Art. 5.

      1. Allo scopo di realizzare un'adeguata tutela dei diritti e degli interessi della persona minore offesa dal reato, le regioni istituiscono appositi servizi sociali atti a fornire tempestivamente il primo urgente soccorso e ad offrire, se necessarie, ospitalità e accoglienza per il superamento del

 

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trauma subìto. Sono assicurati al minore un adeguato sostegno teso alla realizzazione del recupero in relazione al pregiudizio psico-fisico subìto e la difesa legale gratuita per il conseguimento della riparazione del danno.